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Se c'è un intermediario
Nel caso ci si rivolga ad una agenzia immobiliare, si consiglia:
Se la trattativa è diretta
Nel caso di trattativa diretta tra venditore e acquirente si consiglia di rivolgersi ad un esperto (notaio, avvocato, altro professionista competente o Associazioni dei Consumatori) onde procedere alle necessarie verifiche prima di sottoscrivere il preliminare.
Questa indicazione vale anche – e soprattutto – per il venditore il quale potrebbe in buona fede ignorare alcuni vincoli o alcune particolari regole che è necessario rispettare prima di impegnarsi a vendere.
Il contratto preliminare di acquisto
Compiute le necessarie verifiche e pattuiti con il venditore i termini del contratto, si procede alla stipula del preliminare, che a norma di legge deve essere registrato presso l’Agenzia delle Entrate.
E’ facoltà delle parti procedere anche alla trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari. In tal caso il contratto deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, richiedendosi quindi l’intervento del notaio.
È fortemente consigliato procedere alla trascrizione del contratto in quanto quest’ultima rappresenta un forte strumento di tutela per la parte promissaria acquirente. Infatti, la trascrizione rende pubblico il contratto preliminare e, grazie al suo effetto c.d. “prenotativo”, salvaguarda la parte promissaria acquirente dalle conseguenze dannose per trascrizioni pregiudizievoli sull’immobile (pignoramenti, sequestri, altro), che potrebbero intervenire tra la stipula del preliminare e quella del contratto definitivo, o per fallimento del venditore. In quest’ultima ipotesi è disposto un privilegio per l’acquirente rispetto agli altri creditori nel recupero delle somme versate e delle spese sostenute.
La trascrizione del preliminare è pertanto consigliabile e comunque particolarmente opportuna nei seguenti casi: